A cura della Redazione Frutille
La monogamia non è uno stato di natura
La monogamia esclusiva viene di solito descritta come l’assetto di partenza delle relazioni, quello che c’era prima che qualcuno cominciasse a discuterne. È invece un’istituzione con una storia documentabile, che in Italia ha delle date precise: fino al 1968 la fedeltà coniugale non era soltanto un impegno privato, era un obbligo sanzionato dal codice penale, con due norme diverse per la moglie e per il marito.
Quello che sembra il punto di partenza
Quando si discute di monogamia la domanda arriva quasi sempre nella stessa forma: è naturale oppure è una convenzione? Messa così, serve soprattutto a preparare una conclusione già scelta.
Si può fare un’operazione più semplice. La monogamia esclusiva, intesa come norma unica di una società, è un’istituzione: ha regole scritte, ha organi che le applicano e ha delle date. Le date si possono andare a leggere.
Niente di quello che segue dice come vada vissuta una relazione. Dice da quanto tempo la fedeltà è una faccenda fra due persone e non fra due persone e un tribunale.
Cosa dicono le società che sono state contate
Il riferimento standard dell’antropologia comparata è l’«Ethnographic Atlas» di George Peter Murdock, una schedatura di società costruita a partire dagli anni Sessanta e oggi consultabile come banca dati aperta in D-PLACE. Una delle colonne, quella chiamata «marital composition», classifica ciascuna società secondo la composizione matrimoniale delle unità familiari.
Nella versione pubblicata oggi l’atlante schedava 1.291 società; 1.257 hanno un valore leggibile in quella colonna. Di queste, 201 risultano monogame, 4 poliandre e 1.052 poligine, di cui 463 con poliginia occasionale o limitata e 589 con poliginia comune o generale. La monogamia come forma unica di matrimonio riguarda poco meno di una società su sei.
Conta però anche quello che il conteggio non dice, su due punti che non sono dettagli.
Il primo: l’atlante classifica società, non persone. Dove la poliginia è ammessa la maggioranza delle unioni resta quasi sempre di fatto monogama, perché sposare più di una donna richiede risorse e le risorse sono di pochi. In una rassegna del 2012, Joseph Henrich, Robert Boyd e Peter Richerson riassumono il primo numero così: circa l’85 per cento delle società nel record antropologico permetteva agli uomini di sposare più di una moglie. Permetteva.
Il secondo: l’atlante classifica il matrimonio e non la fedeltà. Quante persone si possano sposare è una regola pubblica e registrabile; quanto siano esclusive le relazioni non è una cosa che una scheda etnografica misuri.
Tolto il di più, quello che resta è comunque solido: la monogamia come regola unica di matrimonio è minoritaria fra le società di cui esiste una descrizione etnografica. Sono società, del resto, non curiosità.
Da qui non discende niente. Che una forma sia rara non la rende sbagliata; che sia diffusa non la rende dovuta. «L’uomo non è fatto per la monogamia» e «la monogamia è ciò che ci distingue» sono la stessa deduzione con il segno cambiato. Un conteggio descrive e si ferma lì.
In Italia, la fedeltà è stata un articolo di codice penale
Nel codice penale approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, in esecuzione dal 1° luglio 1931, il Titolo XI del libro secondo si intitola «Dei delitti contro la famiglia» e il suo Capo I «Dei delitti contro il matrimonio». Lì dentro, agli articoli 559 e 560, stavano l’adulterio e il concubinato.
L’articolo 559, rubricato «Adulterio», diceva:
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il delitto è punibile a querela del marito.
L’articolo 560, rubricato «Concubinato», diceva:
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.
Sono poche righe e la differenza sta quasi tutta in una. Per la moglie il reato era l’adulterio, senza aggiunte: le modalità con cui la relazione si svolgeva erano indifferenti. Per il marito serviva che ci fosse una concubina e che il rapporto avvenisse «nella casa coniugale, o notoriamente altrove». Quelle stesse modalità, per lui, erano l’elemento che decideva se ci fosse un reato oppure no.
La parte più netta è che la disparità non stava nel dovere. Il codice civile del 1942, all’articolo 143, imponeva ai coniugi «l’obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell’assistenza»: reciproco, senza distinzioni. La distinzione compariva quando quell’obbligo veniva violato. A farla era il codice penale.
È l’osservazione che la Corte costituzionale mise per iscritto nel 1969, quando notò che identici comportamenti erano «penalmente rilevanti per l’un coniuge e irrilevanti per l’altro», nonostante la legge civile ponesse «a carico di entrambi il dovere di fedeltà coniugale».
Intorno, l’assetto era coerente con sé stesso. L’articolo successivo del codice civile, il 144, si intitolava «Potestà maritale» e cominciava così: «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.»
Il 1968, il 1969 e quello che è cambiato dopo
La prima volta la Corte costituzionale disse di no. Con la sentenza n. 64, decisa il 23 novembre 1961 e depositata cinque giorni più tardi, dichiarò non fondata la questione di legittimità dell’articolo 559, sollevata già allora in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.
Sette anni dopo la stessa questione tornò. Questa volta la Corte accettò di riesaminarla «alla stregua dell’attuale realtà sociale». La sentenza n. 126, decisa il 16 dicembre 1968 e depositata il 19, dichiara l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’articolo 559. Nella motivazione la disparità viene chiamata per nome: non garantisce l’unità familiare ed è «più che altro un privilegio assicurato al marito».
Il resto restò in piedi ancora un anno. In Corte arrivarono cinquantuno ordinanze di giudici di tutta Italia; la sentenza n. 147, decisa il 27 novembre 1969 e depositata il 3 dicembre, chiude il capitolo. Dichiara illegittimi il terzo comma dell’articolo 559 sulla relazione adulterina e il primo comma dell’articolo 560 sul concubinato; con essi, in via conseguenziale, cadono il quarto comma del 559, il secondo e il terzo comma del 560, l’articolo 561, parte del 562 e l’articolo 563.
Vale la pena notare chi lo ha fatto. A togliere l’adulterio dal codice penale non è stato un voto del Parlamento: sono state due sentenze. Da quel momento quelle norme non hanno più potuto essere applicate.
La parità è arrivata scritta sei anni più tardi. La legge 19 maggio 1975 n. 151, «Riforma del diritto di famiglia», all’articolo 24 sostituisce l’articolo 143 del codice civile, che da allora si intitola «Diritti e doveri reciproci dei coniugi» e comincia con una frase che nel 1942 non c’era: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.» Due articoli più avanti la potestà maritale scompare. Al suo posto si legge che «i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare».
L’obbligo di fedeltà, intanto, non è sparito: sta ancora lì, nel secondo comma dell’articolo 143, accanto all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. È un obbligo civile, che nasce da un atto celebrato davanti a un ufficiale dello stato civile e ha conseguenze civili. Quello che è stato tolto è il resto: la reclusione, la querela, la differenza fra lui e lei.
È una faccenda recente. Chi oggi discute della propria coppia lo fa in uno spazio che il diritto italiano ha smesso di occupare in questo modo da poco più di cinquant’anni. Allo stesso codice penale è servito altrettanto per spostare la definizione del consenso dalla moralità pubblica alla persona, con il matrimonio riparatore rimasto in piedi fino al 1981. E dentro una relazione il punto in cui ci si ferma è oggi un’informazione che due persone si scambiano e riguarda soltanto loro.
Cronologia
Voci datate, riferimento esatto, link alla fonte. Nessun commento: l’interpretazione sta nell’articolo.
| Data | Atto | Contenuto |
|---|---|---|
| 19 ottobre 1930 | Regio decreto n. 1398, approvazione del testo definitivo del codice penale. GU n. 251 del 26 ottobre 1930; l’art. 1 del decreto ne fissa l’esecuzione «a cominciare dal 1° luglio 1931» | Nel libro secondo, Titolo XI «Dei delitti contro la famiglia», Capo I «Dei delitti contro il matrimonio», artt. 556-563. L’art. 559 «Adulterio» punisce la moglie adultera con la reclusione fino a un anno; l’art. 560 «Concubinato» punisce il marito che tiene una concubina «nella casa coniugale, o notoriamente altrove» con la reclusione fino a due anni |
| 16 marzo 1942 | Regio decreto n. 262, approvazione del testo del codice civile. GU n. 79 del 4 aprile 1942, entrata in vigore il 19 aprile 1942 | Art. 143 «Doveri reciproci dei coniugi»: «Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell’assistenza». Art. 144 «Potestà maritale»: «Il marito è il capo della famiglia» |
| 23 novembre 1961 | Corte costituzionale, sentenza n. 64, depositata il 28 novembre 1961 | Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 559 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione |
| 16 dicembre 1968 | Corte costituzionale, sentenza n. 126, depositata il 19 dicembre 1968 | Dichiara l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell’art. 559 c.p. La Corte ritiene che la discriminazione «non garantisca l’unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito» |
| 27 novembre 1969 | Corte costituzionale, sentenza n. 147, depositata il 3 dicembre 1969 | Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 559 terzo comma e dell’art. 560 primo comma; ai sensi dell’art. 27 della legge 87/1953, in via conseguenziale, dell’art. 559 quarto comma, dell’art. 560 secondo e terzo comma, dell’art. 561, dell’art. 562 primo comma nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale, dell’art. 562 secondo e terzo comma e dell’art. 563 |
| 19 maggio 1975 | Legge n. 151, «Riforma del diritto di famiglia». GU n. 135 del 23 maggio 1975; l’art. 240 ne fissa l’entrata in vigore «centoventi giorni dopo la sua pubblicazione», cioè il 20 settembre 1975 | Art. 24: sostituisce l’art. 143 c.c., che diventa «Diritti e doveri reciproci dei coniugi» e stabilisce che «con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri», con obbligo reciproco «alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione». Art. 26: sostituisce l’art. 144 c.c., che da «Potestà maritale» diventa «Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia» |
Fonti
- Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, Approvazione del testo definitivo del Codice penale, Normattiva
- Codice penale, testo originario del 1930, art. 559 «Adulterio», portale della Gazzetta Ufficiale
- Codice penale, testo originario del 1930, art. 560 «Concubinato», portale della Gazzetta Ufficiale
- Codice penale, testo originario del 1930, atto completo e indice dei titoli, portale della Gazzetta Ufficiale
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile, testo originario, portale della Gazzetta Ufficiale
- Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1961, depositata il 28 novembre 1961
- Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1968, depositata il 19 dicembre 1968
- Corte costituzionale, sentenza n. 147 del 1969, depositata il 3 dicembre 1969
- Legge 19 maggio 1975, n. 151, Riforma del diritto di famiglia, testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 23 maggio 1975
- Codice civile vigente, art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi, Normattiva
- G. P. Murdock, R. Textor, H. Barry III, D. R. White, J. P. Gray, W. T. Divale, Ethnographic Atlas, «World Cultures» 10 (1999), pp. 24-136 (codebook). Dati codificati e interrogabili in D-PLACE, dataset «Ethnographic Atlas», variabile EA009 Marital composition: monogamy and polygamy
- J. Henrich, R. Boyd, P. J. Richerson, The puzzle of monogamous marriage, «Philosophical Transactions of the Royal Society B», 367 (2012), n. 1589, pp. 657-669
Nota sui testi abrogati. Gli articoli 559, 560 e 561 non compaiono più nel testo vigente del codice penale. Le rubriche e il contenuto sono stati letti sull’edizione originaria del codice del 1930 pubblicata nel portale della Gazzetta Ufficiale, che rende consultabili sia l’atto completo sia i singoli articoli, e riscontrati sui testi ufficiali delle due sentenze che li hanno rimossi. Nessuna legge li ha abrogati: sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, e per l’art. 136 della Costituzione hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni.
Nota sul conteggio etnografico. I numeri della sezione Cosa dicono le società che sono state contate sono stati calcolati sui dati del dataset D-PLACE, variabile EA009, e non ripresi da una fonte divulgativa. La variabile classifica società, non unioni, secondo la composizione matrimoniale delle unità familiari; non misura l’esclusività delle relazioni né ciò che è normativamente ammesso. Il codice 1 è «Monogamous», i codici da 2 a 6 sono le forme di poliginia (dalla «occasional or limited» alla «general»), il codice 7 è «Polyandrous». Su 1.291 società schedate, 34 non hanno un valore su questa variabile.
Data di verifica. Norme, sentenze, testi degli articoli e conteggio etnografico controllati sulle fonti primarie fra il 31 agosto e il 1° settembre 2026.
I contenuti di questo articolo si possono citare e riprendere liberamente, in tutto o in parte. Chiediamo soltanto di indicare la fonte con un collegamento a questa pagina.
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